Il Ministero degli Esteri (MAECI), con nota inviata alle sedi consolari e alle organizzazioni sindacali, ha reso note le istruzioni relative alle modalità, ai tempi di presentazione delle domande di trasferimento e ai relativi termini di pubblicazione dei movimenti del personale delle Scuole Europee.
Trasferimenti d’ufficio
Il Trasferimento d’ufficio è disposto, con provvedimento motivato, in caso di gravi motivi, incompatibilità di permanenza nella sede, o per altre ragioni di servizio. Il MAECI invierà formale comunicazione agli interessati, per il tramite delle Ambasciate e degli Uffici consolari competenti, sui trasferimenti d’ufficio disposti nei loro confronti.
I trasferimenti d’ufficio sono disposti, fatte salve le esigenze di servizio, nell’ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine, per la sede più vicina in altra circoscrizione consolare; per “sede più vicina” si intende quella in cui la distanza chilometrica in linea d’aria dalla sede di partenza a quella di nuova assegnazione sia minore. Il calcolo verrà effettuato attraverso il software “Google Maps”.
La dichiarazione di accettazione e/o di rinuncia del trasferimento dovrà essere redatta compilando il modello allegato da inviare via PEC all’indirizzo di posta certificata dgsp.05@cert.esteri.it – inserendo in copia gli Uffici diplomatici di riferimento per opportuna conoscenza – entro tre giorni dalla notifica del trasferimento d’ufficio. Il mancato invio dell’accettazione e/o della rinuncia equivarrà a rinuncia, con conseguente restituzione ai ruoli metropolitani.
Successivamente, l’Ufficio V procederà alla pubblicazione dei trasferimenti d’ufficio sulla pagina web relativa alla sezione “Scuole italiane all’estero” del sito internet ministeriale, alla voce relativa ai trasferimenti, dandone comunicazione all’interessato/a.
Trasferimenti volontari nelle Scuole Europee
Le operazioni relative ai trasferimenti del personale nelle Scuole Europee sono disposte secondo il seguente ordine:
a) trasferimenti d’ufficio per gravi motivi
b) trasferimenti d’ufficio per ragioni di servizio (incluso il caso di soppressione o perdita di posto)
c) trasferimenti a domanda
Le domande di trasferimento relative al personale in servizio presso le Scuole Europee dovranno essere redatte compilando l’Allegato B della circolare 5 e dovranno essere trasmesse via PEC entro cinque giorni lavorativi, dalla data di pubblicazione della comunicazione, all’indirizzo di posta certificata dell’Ufficio (dgsp.05@cert.esteri.it) mettendo in copia la direzione della Scuola Europea di riferimento per opportuna conoscenza.
È consentita la revoca della domanda di trasferimento entro i medesimi termini. Scaduti i termini per la presentazione della domanda di trasferimento, non sarà più consentito integrare e/o modificare le preferenze già espresse (anche per quanto riguarda l’ordine delle medesime).
In base all’art. 4, comma 2 dello Statuto del personale distaccato presso le Scuole Europee, l’Ufficio V chiederà il parere dell’Ispettore Nazionale competente in merito al trasferimento. L’Ufficio V quindi procederà all’autorizzazione dei trasferimenti, redigendo graduatorie, distinte per codice funzione, relative al personale in servizio presso le Scuole Europee.
Le graduatorie saranno redatte sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nell’Allegato 1, per poi essere pubblicate sulla pagina web relativa alla sezione “Scuole italiane all’estero” del sito internet ministeriale, alla voce relativa ai Trasferimenti.
Entro 3 giorni (festivi inclusi) dalla pubblicazione, chi ha presentato domanda di trasferimento potrà avanzare reclamo motivato all’Ufficio V, utilizzando l’indirizzo di posta certificata dgsp.05@cert.esteri.it.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate sulla pagina web relativa alla sezione “Scuole italiane all’estero” del sito internet ministeriale, alla voce relativa ai trasferimenti.
In allegato il prospetto delle sedi disponibili.
La CISL Scuola ritiene che il MAECI, nel confermare le disposizioni della circolare n. 5 del 3 agosto 2017 per le quali il trasferimento fra sedi estere è limitato alla sola mobilità volontaria del personale delle scuole europee, attui una interpretazione ingiustificatamente restrittiva della disciplina in materia. In tale ottica sarebbe auspicabile, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, una più flessibile applicazione della normativa riguardante la mobilità volontaria del personale assegnato alle sedi estere.