Dopo l’approvazione avvenuta il 22 settembre da parte della Camera dei Deputati, il giorno successivo anche il Senato ha votato definitivamente il testo della Legge di Conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 con il quale è stato introdotto l’obbligo del green pass per il personale scolastico (per i contenuti del decreto si veda la scheda n. 24 dell’Ufficio Sindacale CISL Scuola).
Il testo approvato è integrato con le ulteriori disposizioni in materia di green pass in ambito scolastico introdotte dal successivo D.L. 122 del 10 settembre (vedi scheda 25).
In sostanza, la legge di conversione del D.L. 111/2021 prevede l’abrogazione del D.L. 122/2021 assorbendone di fatto le disposizioni e introducendo ulteriori modifiche e integrazioni ai precedenti testi.
Di seguito le principali novità:
• il green pass ottenuto a seguito di tampone molecolare ha validità per 72 ore
• nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata in formato cartaceo o digitale, vale la presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni che danno diritto alla certificazione verde.
• la didattica in presenza potrà essere sospesa esclusivamente per la zona rossa e non più per la zona arancione.
• sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3
• la sospensione dal servizio del personale scolastico per mancato rispetto delle disposizioni relative al possesso del certificato verde Covid-19 è disposta dal dirigente scolastico e “mantiene efficacia fino al conseguimento delle condizioni richieste … e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni”.
• la sanzione pecuniaria (multa da 400 a 1000 euro) è irrogata dal Prefetto. Inoltre viene specificato che l’accertamento della violazione dell’obbligo di verifica da parte dei dirigenti scolastici è di competenza dei direttori degli Uffici Scolastici Regionali
• l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione non si applica ai bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia e la scuola dell’infanzia (oltre che ai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi o lo svolgimento delle attività sportive)
• lo stanziamento per la sostituzione del personale sospeso passa da 358 milioni a 70 milioni
• i 288 milioni che risultano in tal modo disponibili vengono stanziati per consentire il pagamento tempestivo delle retribuzioni per supplenze brevi e saltuarie, ivi compresi eventuali arretrati spettanti per supplenze dell’anno scolastico 2020/21.