Le attività formative ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità, alla cui frequenza è tenuto il personale docente in base a quanto dispone la legge 178/2020 (art. 1, comma 961), potranno concludersi entro il 30 marzo 2022, e non entro il 30 novembre, come originariamente previsto. Lo ha comunicato il Ministero dell’Istruzione con la nota 32063 del 15 ottobre 2021, a firma del Direttore Generale per il Personale.
La decisione è motivata con le probabili difficoltà a completare e rendicontare lo svolgimento delle attività formative entro il 30 novembre, legate ai condizionamenti derivanti dalla sentenza con cui il TAR Lazio, il 14 settembre scorso, ha disposto l’annullamento del DI n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, modelli di PEI, Allegati C e C1), ossia del provvedimento a cui si è fatto riferimento nella programmazione e nella gestione di tali attività.
La proroga del termine al 30 marzo – sostiene il Ministero – risponde alla necessità di dare comunque attuazione alle politiche dell’inclusione previste dalla legge 178/2020.
Il termine entro cui le istituzioni scolastiche cui è affidata la gestione delle risorse dovranno caricare i dati di rendicontazione è fissato al 15 aprile, onde consentire all’Amministrazione di predisporre gli atti necessari per provvedere al saldo delle risorse loro spettanti, avendo nel frattempo già ricevuto le quote di acconto pari al 50% del totale assegnato.
PERSONALE COMPARTO SCUOLA – PERMESSI STRAORDINARI DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R. 23/8/88 N. 395, RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO 2025
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