Il Ministero, con nota n.1929 del 20/12/2021 a firma del Capo Dipartimento, ha fornito ulteriori precisazioni relative all’obbligo vaccinale.
In particolare viene precisato che la verifica dell’avvenuta vaccinazione potrà non essere avviata soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perchè:
– prestano servizio presso altra amministrazione o ente;
– fruiscono di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per motivi di assistenza e/o cura familiare o per motivi personali);
– versano nelle condizioni di infermità certificate dalle competenti autorità sanitarie che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.
PERSONALE COMPARTO SCUOLA – PERMESSI STRAORDINARI DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R. 23/8/88 N. 395, RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO 2025
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