Il Ministero della Salute, con ordinanza “ponte” a firma del Ministro Roberto Speranza del 15 giugno c.a. ha disposto la sospensione dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, durante lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022.
L’ordinanza del Ministero, preso atto della nota del Ministero dell’istruzione, prot. AOOGABMI n. 50956 del 15 giugno 2022, con cui si rappresenta l’esigenza di consentire l’immediata soppressione dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2021-2022, produce effetti dalla data odierna fino al 22 giugno 2022, in vista dell’entrata in vigore del decreto legge contenente “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, e sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
L’ordinanza, inoltre, conferma l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto:
· navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
· treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
· autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
· autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
· mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
· mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative e le strutture residenziali per anziani.
PERSONALE COMPARTO SCUOLA – PERMESSI STRAORDINARI DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R. 23/8/88 N. 395, RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO 2025
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