In allegato la nota prot. 117/DGPG/I con la quale il Ministero della Giustizia trasmette la risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico – Servizio per il trattamento del personale pubblico in merito al trattamento economico delle assenze per malattia causa covid.
Il Dipartimento ha chiarito che: “Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.
Pertanto è ancora vigente l’articolo 87, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020,n. 27.
Abbiamo inoltre accertato che è ancora disponibile al SIDI la specifica funzione per l’inserimento di queste tipologie di assenza per le quali è previsto che il periodo sia senza comporto.