Si è svolto giovedì 15 giugno 2023 l’incontro di Informativa e Confronto sulle operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali (conferme, mutamenti e mobilità interregionale). Come prevede il CCNL Istruzione e Ricerca, infatti, la materia è oggetto a livello nazionale di Informativa ed eventualmente di Confronto. In questo caso, in sede di Informativa, è stato richiesto il Confronto da due sigle sindacali.
La domanda per il mutamento di incarico per l’a.s. 2023/2024 deve essere presentata entro il 26 giugno 2023 all’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza e la nota illustrata ai sindacati richiama la disciplina prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 120 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sulle modalità di applicazione di queste norme sarà data informativa a livello regionale.
Le operazioni di mutamento di incarico seguiranno l’ordine già previso lo scorso anno, ma con alcune novità in particolare per la seconda e per l’ultima fase, oltre che per provvedimenti giurisdizionali, come di seguito riepilogato:
a) conferma degli incarichi ricoperti per i dirigenti il cui contratto scade il 31 agosto 2023.
b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione o sottodimensionamento dell’ufficio dirigenziale. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell’ufficio dirigenziale ricoperto, si provvederà ad una nuova stipulazione dell’atto di incarico. Per l’individuazione del dirigente soprannumerario saranno considerati gli anni di servizio continuativo sulle sedi sottoposte a dimensionamento e l’esperienza dirigenziale complessivamente maturata. I dirigenti scolastici in servizio presso istituzioni scolastiche che nell’a.s. 2023/2024 risultino sottodimensionate, parteciperanno alle operazioni di mutamento di incarico sia nel caso di naturale scadenza del contratto al 31 agosto, sia nel caso in cui il contratto non sia in scadenza. In questa fase saranno trattate anche le domande dei dirigenti che sono a scadenza di incarico e che non chiedono la conferma e abbiano, in caso di permanenza nella loro istituzione, un decremento retributivo nella posizione di parte variabile in ragione della nuova definizione delle fasce di complessità e del CCNI del 31 maggio scorso.
c) conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero. Al rientro in sede e? garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità? della stessa e, a parità? cronologica, al dirigente che effettivamente svolge la funzione (articolo 13 C.C.N.L. 11/4/2006);
d) mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale;
e) mutamento d’incarico in casi eccezionali;
f) mobilità interregionale. Rispetto a questo ultimo ed estremamente delicato punto, la nota del MiM ricorda che le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita?, ridotto fino a 300 unita? per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, rientrano nel computo delle sedi disponibili per la mobilita? interregionale purché però non si determinino situazioni di esubero sino al l’a.s.2025/2026 o non siano da eseguire provvedimenti giurisdizionali di immissione in ruolo.
Come richiesto dalle organizzazioni sindacali, la nota fa diretto riferimento alla possibilità di richiedere la mobilità interregionale sul 100% dei posti vacanti e disponibili, anche se si è in pendenza di contratto, purché sia stato superato il triennio di permanenza nella Regione di assegnazione previsto dal Bando. Si tratta di un punto fondamentale: a parere della CISL Scuola doveva infatti essere letta in questo senso la deroga alla disciplina contrattuale alla quale fa riferimento la modifica del dl 44/2023. Si evidenzia che non è richiamato l’assenso degli uffici scolastici regionali.
Infine, nel caso di provvedimenti giurisdizionali che riguardino regioni prive di posti disponibili, “i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell’ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione”.
Le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali dovranno comunque essere completate entro il termine del 15 luglio 2023. La nota probabilmente sarà emanata nella giornata di venerdì 16 giugno.
A margine dell’incontro è stato anche comunicato che la Direttiva sulla rotazione degli incarichi è stata registrata dalla Corte dei Conti e quindi è pienamente operativa.
Per la CISL Scuola, mobilità interregionale sul 100% dei posti disponibili, regolamentazione della rotazione degli incarichi e definizione di nuove retribuzioni di posizione parte variabile possono essere senz’altro considerati tre importanti e rilevanti risultati dell’azione sindacale.
Ora l’obiettivo su cui focalizzare l’attenzione e l’impegno diventa l’apertura del negoziato per il rinnovo del CCNL.
PERSONALE COMPARTO SCUOLA – PERMESSI STRAORDINARI DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R. 23/8/88 N. 395, RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO 2025
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