A seguito di contatti intercorsi tra il patronato INAS nazionale e l’INPS per un’attenta verifica circa il diritto dei supplenti con contratto scaduto il 30 giugno di accedere al bonus di 200 euro previsto nel DL “Aiuti”, è possibile fornire le seguenti indicazioni. Il decreto legge dispone che tra le categorie beneficiarie del bonus ci siano i lavoratori stagionali o a tempo determinato o con contratto di lavoro intermittente in possesso di 50 giornate lavorative nel corso del 2021 e il cui reddito non superi, in tale anno, i 35.000 euro. Non essendovi, ad avviso dell’INPS, alcuna esplicita preclusione che possa riguardare i lavoratori a tempo determinato della scuola, anch’essi possono rientrare tra coloro che per ricevere il bonus devono farne richiesta all’Istituto di Previdenza.
Tale richiesta potrà essere inoltrata:
– tramite le sedi CISL Scuola che già provvedono ad inoltrare le domande NASPI
– tramite le sedi INAS del territorio
– attraverso il portale INPS per coloro che sono registrati sul portale
Il termine per richiedere la corresponsione del bonus è fissato al 31 ottobre. Il pagamento sarà fatto direttamente dall’INPS sul conto del quale l’interessato avrà fornito, all’atto della domanda, i dati di identificazione necessari (IBAN) e non potrà comunque avvenire prima della fine di settembre, tenuto conto dei tempi necessari all’INPS per verificare che l’indennità non sia già stata liquidata in precedenza al richiedente.