In allegato l’ordinanza del Tribunale di Roma, datata 20 giugno ma resa resa nota ieri, che annulla la precedente del 29 aprile con la la quale si riconosceva alla UIL Scuola, in via cautelare, il diritto di partecipare alle relazioni sindacali di informativa e confronto, ferma restando l’esclusione dalla contrattazione integrativa.
Secondo il Giudice, infatti, non sussistono i rischi di pregiudizio grave su cui era motivato l’accoglimento dell’istanza di sospensiva cautelare avanzata dalla UIL Scuola.
Nella mattinata di oggi, 10 luglio, si è svolta l’udienza di merito, nella quale la Giudice si è limitata ad affrontare alcuni aspetti procedurali, rinviando la trattazione della causa a una successiva udienza, fissata per l’11 dicembre p.v.
Fino ad allora, pertanto, essendo stata annullata l’ordinanza del 29 aprile, la UIL Scuola non avrà titolo a partecipare alle relazioni sindacali previste dal CCNL (contrattazione integrativa, confronto, informazione) sia a livello nazionale, sia a livello regionale/territoriale, sia a livello di istituto.
PERSONALE COMPARTO SCUOLA – PERMESSI STRAORDINARI DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R. 23/8/88 N. 395, RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO 2025
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