In allegato la scheda di lettura relativa al D.L.75/2023.
Il decreto legge contiene, tra le altre disposizioni:
all’art.20:
– modifiche alle disposizioni relative alle prove concorsuali (prova scritta computerizzata con quesiti a risposta multipla, prova orale sulla verifica delle conoscenze della classe di concorso e delle competenze didattiche, graduatoria finale pari al nr. dei posti messi a bando che sarà integrata, nella misura delle eventuali rinunce, con i candidati che hanno superato il punteggio minimo);
– trasformazione delle GM dei concorsi ordinari 2020 (compreso lo STEM anticipato) in graduatorie ad esaurimento. Dal 2024/25 tali G.M. saranno utilizzate successivamente alle immissioni in ruolo dai nuovi concorsi;
– superamento, nell’ambito dei nuovi percorsi abilitanti previsti dal D.L.36/2022, della clausola restrittiva e poco chiara che prevedeva di limitare la consistenza del numero di abilitati;
– modificato il percorso per il conseguimento della ulteriore abilitazione da parte del personale già abilitato o specializzato. I percorsi, in questo caso, potranno essere svolti anche in modalità telematica, ma sincrona;
– la prova finale dei percorsi abilitanti non potrà essere svolta per più di 2 volte;
– si introduce una disposizione transitoria (relativa agli anni 2023/24 e 2024/25) che innalza al 50% la quota delle attività formative dei nuovi percorsi abilitanti da 60 CFU che possono essere svolte con modalità telematiche sincrone;
– viene modificata la disposizione transitoria prevista dall’art.22, comma 2 del D.Lgs.59/2017 relativa al personale ITP. Si dispone che per i concorsi banditi dopo il 31/12/2024 servirà la prescritta laurea breve. Si accorcia, in tal modo, la durata della fase transitoria;
– si introducono nuovi compensi per le commissioni giudicatrici dei concorsi ordinari. Inoltre, potranno essere previsti ulteriori compensi premiali finalizzati alla conclusione delle operazioni nelle tempistiche stabilite;
– vengono modificate le % dei posti destinati alla procedura concorsuale per l’assunzione degli IRC destinando il 70% alla procedura straordinaria e il 30% a quella ordinaria.
All’art.21 si incrementano le dotazioni organiche del personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito per assicurare l’organizzazione e il funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e del sistema di istruzione e formazione professionale I.e F.P.).
Infine, segnaliamo che all’art.5 viene prevista la definalizzazione del 50% delle somme previste dalla legge di bilancio per il rinnovo del contratto dell’Università (analogamente a quanto era stato fatto per la scuola relativamente ai 300 milioni destinati alla valorizzazione della professione docente). Tale disposizione era indispensabile per contribuire a sbloccare la fase di rinnovo contrattuale del personale tecnico-amministrativo delle università.