In data 27 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la sentenza della Corte Costituzionale che si è pronunciata sui ricorsi proposti da alcune regioni su presunta incostituzionalità delle disposizioni della legge di bilancio per il 2023 che ha disposto una nuova regolamentazione in tema di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.
Con un comunicato del 23 novembre scorso la Corte aveva già dichiarato di avere assunto la decisione di merito non ravvisando elementi di incostituzionalità se non su un unico punto sollevato nel ricorso della regione Emilia Romagna, tale da non compromettere comunque l’applicazione del decreto interministeriale che ha definito l’organico dei dirigenti e dei dsga per il prossimo triennio.
Il punto dichiarato incostituzionale attiene alla previsione contenuta nell’art. 1, comma 558, terzo periodo, della della legge n.197 del 2022 che non prevede l’acquisizione del parere della Conferenza delle Regioni in ordine all’adozione del decreto statale che ripartisce il fondo costituito con i risparmi conseguenti al nuovo dimensionamento .
Nelle motivazioni, si legge nel comunicato pubblicato sul sito della Corte, la sentenza ha chiarito che «nessun contenuto delle disposizioni impugnate comporta l’effetto di imporre la soppressione di scuole, intese come luoghi dove si svolge l’attività didattica ed educativa, distribuiti sul territorio regionale». Ciò in quanto, «senza in alcun modo incidere sulla concreta possibilità per le regioni di localizzare gli edifici scolastici ove collocare le istituzioni autonome o i relativi plessi, le previsioni impugnate ridefiniscono la consistenza del contingente organico» dei dirigenti scolastici e dei DSGA che attiene alle competenze dello Stato.
PERSONALE COMPARTO SCUOLA – PERMESSI STRAORDINARI DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R. 23/8/88 N. 395, RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO 2025
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