IL M.I. SU SENTENZA TAR PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (P.E.I.)

Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022

Come è noto con la sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l’annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1).
La Cisl Scuola con urgente richiesta inoltrata al Ministro dell’istruzione aveva ribadito la necessità di fornire con la massima tempestività le indicazioni necessarie alle scuole sul corretto modo di procedere nel mutato contesto normativo.
La nota prot. 2044 del 17/09/2017, emanata dal Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell’Istruzione, nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell’iter giudiziario, al fine di tutelare il diritto all’inclusione scolastica, fornisce indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022,
La nota, in via preliminare precisa che, fermo restando la vigenza del decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm..ii, le Istituzioni scolastiche per l’elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza.
In particolare, si dovrà tener conto dei motivi di censura del ricorso incidenti nel merito, tra cui, a titolo esemplificativo:
a) Composizione e funzioni del GLO (si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia);
b) Possibilità di frequenza con orario ridotto (non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria – con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza – in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute);
c) Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità (non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017);
d) Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza (in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni– che dovrà attuarsi mediante l’adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute – non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale).

La nota, in conclusione, riafferma la priorità di redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all’art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), pur sempre nel rispetto dei nuovi orientamenti giurisprudenziali affermati dal Tar Lazio.
Il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione si riserva di fornire eventuali ed ulteriori indicazioni operative in base all’evoluzione giurisprudenziale e normativa di riferimento.

m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002044.17-09-2021 (1)

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