Il Ministero, in data 1° aprile 2021, ha pubblicato la nota 7863 a firma del Direttore Generale del Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni sui contratti di supplenza breve per la copertura dei posti lasciati liberi dai lavoratori “fragili”. Ricordiamo che il Ministero era già intervenuto sull’argomento con le note 3079 del 9 febbraio 2021 e 325 del 3 marzo 2021.
Nella nota 7863 si precisa che il Decreto Legge 22 marzo 2021 nr.41 (cosiddetto “Decreto Sostegni”) ha previsto l’applicazione delle disposizioni previste dai commi 2 e 2-bis del D.L.18/2020 (lavoratori che presentano condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita o in possesso del certificato di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità) anche per il periodo dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021, senza soluzione di continuità (infatti, la precedente scadenza era fissata al 28 febbraio). Per tali lavoratori, il periodo di assenza dal servizio è equiparato a ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Tenuto anche conto che nel citato D.L.41/2021 si è provveduto a rifinanziare l’apposito fondo per la copertura di questo tipo di assenza, a SIDI è stata riattivata la funzione (codice N19 con apposizione del flag “su lavoratore fragile”) per la registrazione di tali contratti ed il conseguente monitoraggio della spesa.
La nota infine specifica che la sostituzione del personale scolastico “fragile” che svolge la propria attività in modalità agile può essere disposta solo nel caso in cui sia necessaria per l’erogazione del servizio scolastico.
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POSTI DISPONIBILI PER PERSONALE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
Personale da destinare alle scuole italiane all’estero: pubblicati i posti disponibili per l’a.s. 2024/25 In data odierna sul sito istituzionale del Maeci è stato pubblicato