In allegato la nota MI prot. n.1534 del 15/102021 che fornisce una sintesi delle norme contenute nella Legge 24/09/2021 n.133 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2021 ed in vigore dal 2 ottobre.
La nota in particolare, con l’obiettivo di fornire risposte alle richieste di chiarimento pervenute dalle scuole afferma che la sospensione dal servizio disposta a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata nei confronti del personale privo di certificazione verde, termina al momento in cui si verificano due condizioni: conseguimento della certificazione verde e conclusione del contratto di supplenza stipulato in sostituzione del lavoratore sospeso. Rispetto alla durata della supplenza, la legge di conversione specifica che il contratto del supplente è stipulato per un periodo non superiore a 15 giorni.
POSTI DISPONIBILI PER PERSONALE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
Personale da destinare alle scuole italiane all’estero: pubblicati i posti disponibili per l’a.s. 2024/25 In data odierna sul sito istituzionale del Maeci è stato pubblicato