Il Ministero ha diffuso in data 7 dicembre la nota 1889, a firma del Capo Dipartimento Istruzione, contenente “suggerimenti operativi” in merito all’applicazione delle disposizioni sull’obbligo vaccinale che entreranno in vigore, per il personale della scuola, il prossimo 15 dicembre.
La nota, la cui lettura è agevolata anche dai riferimenti normativi di cui è opportunamente corredata, chiarisce numerosi aspetti applicativi delle nuove disposizioni di legge ed era stata a tal fine sollecitata nel recente incontro del Tavolo Sicurezza, riunito con urgenza su richiesta della CISL Scuola proprio per approfondire le implicazioni del nuovo quadro normativo e fornire in tempo utile alle scuole e ai Dirigenti chiare indicazioni operative. Nella riunione, svoltasi martedì 30 novembre, la CISL Scuola aveva elencato in modo puntuale una serie questioni, molte delle quali trovano riscontro nella nota del Dipartimento Istruzione, che fornisce in particolare le seguenti indicazioni:
1) Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2, o non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico dovrà invitare l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:
a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale
Nel lasso di tempo dei cinque giorni entro cui occorre presentare la documentazione, in via transitoria, il personale interessato potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico inviterà l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico.
In tal caso, nel lasso di tempo che precede la somministrazione del vaccino, detto personale, in via transitoria, continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
2) All’inosservanza dell’obbligo di vaccinazione consegue l’immediata sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa, fermo restando il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione opera fino alla comunicazione al datore di lavoro, da parte dell’interessato, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, il tutto comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.
Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.
Poiché l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato debbano aver previamente adempiuto all’obbligo. In assenza di tale adempimento, non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.
3) Personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola. Il tenore letterale delle nuove disposizioni non pare consentire l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre tipologie di personale e quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico.
Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all’art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87. In proposito, nella nota 1889 si rimanda alla sezione “Io torno a scuola” del sito istituzionale del Ministero.
Per quanto riguarda, infine, le modalità per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale, si fa rinvio a ulteriori indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi, la cui pubblicazione avverrà a cura del Dipartimento per le risorse umane e finanziarie.
In allegato, oltre alla nota del Capo Dipartimento Istruzione, anche una scheda in formato FAQ predisposta dalla segreteria nazionale CISL Scuola, col supporto dell’Ufficio sindacale – legale, in merito ad aspetti applicativi delle nuove disposizioni anche alla luce delle indicazioni ministeriali.