Il Ministero ha disposto, con la nota 17060 del 1° giugno, le modalità per procedere alle proroghe dei contratti di supplenza con il personale ATA con contratto al 30/06. A tal proposito vengono richiamate le istruzioni già impartite con la nota 8556 del 10 giugno 2009 e poi annualmente ribadite.
Viene precisato che i Dirigenti Scolastici possono richiedere le proroghe nei casi di effettiva necessità e qualora non sia possibile assicurare il servizio mediante l’impiego del personale assunto a tempo indeterminato e con contratto di supplenza annuale.
PERSONALE COMPARTO SCUOLA – PERMESSI STRAORDINARI DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R. 23/8/88 N. 395, RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO 2025
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