La Corte di giustizia, con sentenza del 13 gennaio 2022, nella causa C-282/19 introdotta dal Tribunale di Napoli ai sensi dell’articolo 267 TFUE, con ordinanza del 13 febbraio 2019 contro il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico regionale per la Campania è intervenuta per valutare la conformità del diritto italiano che regola il rapporto di lavoro dei docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 3, commi 4, 7, 8 e 9, della legge del 18 luglio 2003, n. 186) alla direttiva n. 70 del 1999.
Dopo una breve istruttoria ha ritenuto che “La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall’altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un’autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l’insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato.”.
In sostanza il Giudice Comunitario ha riconosciuto l’illegittimità del sistema introdotto dalla legge n. 186 del 2003 laddove permette di poter assumere in modo continuativo nelle scuole pubbliche insegnanti di religione cattolica con contratti di lavoro a tempo determinato per periodi di tempo illimitati.
Lo stesso Giudice, inoltre, ha dichiarato non conforme al diritto comunitario e pertanto illegittimo anche le autorizzazioni rilasciate annualmente dall’ordinario diocesano essendo sufficiente il riconoscimento della idoneità all’insegnamento una sola volta.
Preme evidenziare che, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, i giudici nazionali che verranno aditi dai singoli interessati potranno indistintamente decidere se stabilizzare il lavoratore o riconoscergli esclusivamente un risarcimento del danno per l’abuso della reiterazione dei contratti a termine, essendo entrambe le possibilità legittime.
A tal proposito, tuttavia, si ritiene che in considerazione della giurisprudenza sino ad oggi consolidatasi sul tema della reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego, difficilmente si riuscirà ad ottenere un cambio di orientamento da parte dei giudici nazionali interpellati sulla materia del contendere.
Molto più probabilmente, infatti, i giudici decideranno di sollevare la questione di legittimità costituzionale al fine di devolvere al decisione alla Corte Costituzionale.
Ciò posto, resta seria e concreta la possibilità di ottenere il risarcimento del danno attraverso un ricorso al giudice del lavoro territorialmente competente.
La Cisl Scuola, pertanto, in coerenza con tutte le altre iniziative poste in essere a tutela del personale precario, e anche in considerazione di quanto sopra, metterà in campo tutte le necessarie azioni di sostegno affinché le modalità di assunzione e di stabilizzazione del personale docente di religione cattolica rispettino le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea; anche attraverso la sollecitazione alle autorità competenti di concorsi riservati; la Cisl Scuola, inoltre, informa che per i rapporti già posti in essere gli stessi docenti di religione cattolica potranno, attraverso un ricorso al giudice del lavoro competente, essere risarciti dal danno subito qualora avessero superato i 36 mesi di contratto di lavoro.