Il Ministero, con nota n.1929 del 20/12/2021 a firma del Capo Dipartimento, ha fornito ulteriori precisazioni relative all’obbligo vaccinale.
In particolare viene precisato che la verifica dell’avvenuta vaccinazione potrà non essere avviata soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perchè:
– prestano servizio presso altra amministrazione o ente;
– fruiscono di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per motivi di assistenza e/o cura familiare o per motivi personali);
– versano nelle condizioni di infermità certificate dalle competenti autorità sanitarie che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.
DOCENTI ED ATA, IL SERVIZIO MILITARE E/O IL SOSTITUTIVO CIVILE OBBLIGATORIO SONO RICONOSCIUTI AI FINI DEL PUNTEGGIO ANCHE SENZA COSTANZA DI RAPPORTO
Con sentenza n. 2854 del 3 aprile 2025, il Consiglio di Stato ha deciso in via definitiva che il servizio militare o, per gli obiettori